Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8 della legge n. 493 del 1999, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, si provvede mediante gli stanziamenti già previsti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 493 del 1999.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.